Con decorrenza immediata, al fine del contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, nel territorio del Comune di Casoli, l’efficacia di quanto prescritto nelle Ordinanze Sindacali n. 5/2020 e n. 8/2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020, fermo restando il divieto di assembramento e l’obbligo di distanza interpersonale (almeno 1 metro), in relazione a quanto previsto del D.P.C.M. 01 aprile 2020.
ORDINA CHE
- Nel territorio comunale sono vietate tutte le attività motorie e sportive all’aperto;
- In tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, nelle quali rientra l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali;
- Sono vietati i lavori in campo agricolo salvo quelli riconducibili ad attività primaria lavorativa (imprenditore agricolo) e quelli non strettamente legati all’approvvigionamento alimentare familiare domestico.
RICORDA
- Tra le “comprovate situazioni di necessità” di cui sopra è da prevedersi la gestione quotidiana degli animali domestici, ovvero passeggiata ed espletamento dei bisogni fisiologici, a condizione che gli stessi si svolgano nel raggio di 500 metri dall’abitazione del proprietario dell’animale ed avendo cura di avere al seguito il materiale per la raccolta delle deiezioni;
- Sono fatte salve tutte le misure, le disposizioni e le direttive adottate dalle competenti Autorità sovracomunali al fine del contenimento e della gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19;
- Gli organi di Polizia sono incaricati di osservare e far osservare la presente Ordinanza;
- L’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.




