
Ordinanza sindacale n. 11 del 19.04.2020
Con decorrenza immediata è fatto obbligo a chiunque acceda in aree chiuse aperte al pubblico quali esercizi commerciali, uffici di qualunque genere o comunque altri luoghi chiusi diversi da abitazioni private, di indossare apposite mascherine o, in mancanza, qualunque altro dispositivo analogo atto a coprire la bocca e il naso e guanti.
La violazione della presente Ordinanza sarà punita ai sensi dell’Art. 7/bis, comma 1/bis del T.U.E.L. con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00.
La presenza ordinanza resterà in vigore a tempo indeterminato e comunque fino all’emanazione di Ordinanza analoga o più restrittiva da parte del Governatore della Regione Abruzzo o altri provvedimenti a livello nazionale.
Si rimanda all’ordinanza completa allegata.




